PRASSI DI DIRITTO PROCESSUALE CANONICO Accesso ed ispezione giudiziaria


Accesso ed ispezione giudiziaria

E’ il quinto tipo di prova, qualificabile come mezzo di prova straordinario, tuttora presente nel Codice e ammissibile in qualsiasi genere di cause, anche se di scarsa applicazione ai processi matrimoniali.

Sono delle prove ricognitive, nel senso che vengono eseguite direttamente dal giudice senza l’intervento di altre persone, all’interno del Tribunale o fuori dell’aula.

Nel primo caso avremmo a che fare con un’ispezione giudiziale e nel secondo caso con un accesso (cfr. can. 1582).

Can. 1582 – Se per la definizione della causa il giudice ritiene opportuno di recarsi in qualche luogo o d’ispezionare qualche cosa, lo stabilisca con un decreto, con cui descriva sommariamente, dopo aver udite le parti, tutto ciò che nell’ispezione deve essergli messo a disposizione”.

Come ogni qualsiasi altra prova, dell’operato del giudice dovrà essere redatto verbale, firmato dal giudice stesso e dal notaio, il quale acquisito agli atti e farà fede pubblica, avendo così la forza probante di un documento pubblico, per cui soggetto alla libera valutazione del giudice.

A Febbraio 2021 tratteremo la pubblicazione e il decreto di conclusione della causa

Avv. Di Biagio Emanuele

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