PRASSI DI DIRITTO PROCESSUALE CANONICO Periti e perizie


Periti e perizie

Il contributo del perito all’attività istruttoria è quello di fornire, attraverso una speciale testimonianza, un parere tecnico su fatti attinenti all’oggetto della controversia ed insieme alle altre prove raccolte, integrare il materiale su cui il giudice dovrà poi trarre il suo intimo convincimento, la certezza morale, necessaria per pronunciare la sentenza che definirà la lite.

La prova peritale è ammezza in tutte le cause, anche se di fatto, entro certi limiti, l’intervento del perito è lasciato alla discrezionalità del giudice, mentre in altre circostanze, è la legge stessa a richiedere il suo intervento, che il giudice dovrà ordinare ex ufficio tramite decreto.

Dal can. 1680, si deduce chiaramente che, per le cause di nullità matrimoniale per impotenza o per difetto mentale, sussiste una praescriptur legis, per la quale il giudice non può fare a meno di nominare ordinariamente il perito, salvo che circostanze concrete rendano la cosa manifestamente inutili, nel senso che gli atti forniscono sufficienti elementi di prova per la formazione del libero convincimento del giudice, oppure la causa appare evidentemente infondata.

Il giudice, con decreto, provvederà a conferire l’incarico al perito che riterrà più idoneo a dare una valutazione tecnica di un fatto, basandosi su criteri scientifici.

L’attività peritale viene orientata dai quesiti formulati con decreto direttamente dal giudice istruttore, o formulati dagli avvocati delle parti in causa o dal difensore del vincolo e in questo caso il giudice potrà trasformarli, integrarli o riformularli. Dovrà il giudice indicare un termine entro il quale il perito sarà chiamato a rendere la relazione, trasmettendo tutti gli atti di causa necessari all’espletamento del suo compito.

Accanto a queste ipotesi, si deve anche considerare la circostanza in cui, è la parte stessa a sollecitare la prova peritale, qualora la legge o il giudice non lo esigono.

Comunque, sia nella necessità che nella volontarietà, il perito giudiziale riceve il mandato come perito pubblico.

Nella redazione il perito dovrà riferire al giudice gli elementi della realtà che ha percepito direttamente durante lo svolgimento delle indagini. La sua attività, consistendo nell’acquisire elementi nuovi per il processo, in quanto fino a quel momento non esistenti negli atti istruttori, o elementi, che pur esistendo già agli atti, possono essere sfuggiti, è un misto tra una valutazione ed una testimonianza.

Va poi precisato, che il perito non deve nella sua attività raggiungere una certezza morale, invadendo così il campo specifico del giudice, ma si deve limitare, sulla base dei dati dell’esperienza acquisita, delle sue conoscenze scientifiche, a fornire una valutazione che abbia la certezza scientifica perché è il giudice a trarre le conclusioni giuridiche valutando liberamente la perizia.

Da quanto esposto risulta palese la differenza tra testimonianza e perizia: il teste riferisce su fatti percepiti e quindi a lui non spettano l’interpretazione e le deduzioni; il perito dai fatti percepiti procede a conclusioni servendosi dei criteri propri della scienza.

A Gennaio 2021 tratteremo Accesso ed ispezioni giudiziarie

Avv. Di Biagio Emanuele

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