Accordi tra ex conviventi: quando una clausola mista produce effetti vincolanti – Cass. Civ., Sez. I, Ord. del 20/01/2025, n. 1324


Una recente sentenza della Cassazione chiarisce il valore giuridico degli impegni scritti e l’importanza dell’interpretazione della volontà delle parti. Nel panorama delle relazioni affettive terminate, è sempre più frequente che gli ex conviventi formalizzino accordi scritti per regolare aspetti economici e genitoriali. Ma come devono essere interpretate queste scritture? Una clausola che prevede il versamento di una somma di denaro ha sempre natura transattiva? Oppure può essere considerata vincolante anche se mossa da altre ragioni?

Con una recente sentenza, la Cassazione Civile, Sezione I (1324/25), ha affrontato proprio questo tema, fornendo indicazioni importanti sulla ricostruzione della volontà contrattuale. Nel caso in esame, gli ex conviventi avevano sottoscritto una scrittura privata contenente più di un impegno economico, che si può così riassumere: “La determinazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore C.C. (art. 2,3,5 della scrittura), e la transazione tra le parti in merito alla vendita di un immobile da parte della signora A.A. e di obbligo della stessa, di corrispondere a B.B. la somma di € 380.000,00, quale somma finalizzata alle equiparazioni delle elargizioni e dei beni conferiti dal sig. B.B. alla prima famiglia ed al primo figlio, al quale è stato intestato un appartamento, con quelle riconosciute e da riconoscere alla seconda famiglia ed al secondo figlio ed alla ulteriore ed eventuale prole che dovesse sopravvivere.

Pertanto, B.B. è creditore di A.A. la quale non adempie al versamento della somma di € 380.000,00

B.B. aziona un d.i. nei confronti di A.A. ed il Tribunale accoglie l’opposizione di quest’ultima ritenendo l’accordo un atto transattivo e ravvisando, al contempo, un inadempimento di B.B. per mancato versamento del mantenimento del figlio C.C.

Il giudice di appello, riforma la decisione in primo grado. Qualificato l’accordo come meramente transattivo, legato alla fine del rapporto e tuttavia ritiene le parti entrambe inadempienti; ritiene tuttavia mancante la prova dell’inadempimento di B.B..

A.A. ricorre in Cassazione e quest’ultima ha censurato la decisione della Corte di Appello di Milano, perchè aveva omesso di valutare la reale volontà negoziale delle parti, che nella clausola 5 esprimevano un intento “misto”: transattivo e contrattuale al tempo stesso.

La Suprema Corte ha richiamato i criteri di interpretazione del contratto (artt. 1362 e ss. c.c.), invitando il giudice di rinvio a svolgere una ricostruzione più approfondita,
considerando anche il contesto genitoriale e l’eventuale funzione riequilibratrice dell’accordo.

Perché tutto ciò è così importante?
La sentenza evidenzia che non basta un’etichetta (es. “transazione” o “liberalità”) per qualificare un accordo. È necessario entrare nel merito della volontà espressa e delle finalità
pratiche perseguite dai soggetti sottoscrittori. Se una parte ha adempiuto, anche in assenza di un contenzioso formale, l’accordo può produrre effetti vincolanti.

Cosa possiamo imparare da questa sentenza di legittimità?
– La volontà delle parti va sempre interpretata in modo sistematico e secondo criteri oggettivi.
– In caso di accordi tra ex conviventi, è fondamentale chiarire l’origine, la funzione e l’oggetto dell’obbligo patrimoniale.
– Anche un accordo “misto”, che abbia sia contenuto transattivo che negoziale puro, può essere pienamente efficace e giuridicamente vincolante.

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