Comunione legale e convenzioni tra coniugi – Tribunale di Grosseto, Sentenza del 24 febbraio 2025, n. 169


1. Il quadro normativo e sistematico di riferimento

La sentenza in commento si colloca nel solco della giurisprudenza che disciplina i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale dei beni, con particolare riferimento alla possibilità di modificare convenzionalmente tale regime, in costanza di matrimonio, mediante le cosiddette “convenzioni matrimoniali”, come previsto dagli articoli 162 ss. c.c..

Ai sensi dell’art. 210 c.c., i coniugi possono convenzionalmente escludere determinati beni dalla comunione legale (riduzione dell’oggetto), ma devono farlo rispettando precise regole formali, tra cui la forma dell’atto pubblico, richiesta ad substantiam dall’art. 162 c.c..

2. Il fatto: accordo informale e crisi coniugale

Nel caso deciso, due coniugi, pur ancora in regime di comunione legale e in assenza di un provvedimento di separazione o divorzio, sottoscrivono una scrittura privata in cui stabiliscono modalità di gestione patrimoniale, inclusa la ripartizione di titoli finanziari, con la previsione della corresponsione del 50% alla moglie.

L’accordo viene poi invocato dalla moglie in sede giudiziaria per ottenere il pagamento della somma pattuita. Il marito si difende eccependo, tra le altre cose, la nullità della scrittura privata per violazione delle norme imperative sulla forma.

3. La decisione del Tribunale: nullità per difetto di forma

Il Tribunale di Grosseto accoglie l’eccezione di nullità e rigetta la domanda dell’attrice, ritenendo che:

  • L’accordo stipulato tra i coniugi non è una semplice regolazione occasionale dei loro rapporti, ma configura una modifica dell’assetto patrimoniale derivante dal regime di comunione, e in particolare una riduzione convenzionale dell’oggetto della comunione ai sensi dell’art. 210 c.c.;
  • In quanto tale, l’accordo costituisce una convenzione matrimoniale, e come tale deve essere stipulato per atto pubblico, a pena di nullità (art. 162 c.c.);
  • La scrittura privata, dunque, è inidonea a produrre effetti giuridici, non essendo stata redatta con la forma richiesta.

4. Rilevanza della forma nelle convenzioni tra coniugi

La decisione ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: le convenzioni tra coniugi che incidono in modo strutturale sul regime patrimoniale della comunione non possono essere stipulate informalmente, nemmeno tra le sole parti, neppure quando si tratta di beni già rientranti nel patrimonio comune.

Questa impostazione è coerente con la funzione protettiva e pubblicitaria dell’atto pubblico nelle convenzioni matrimoniali, che mira a:

  • Garantire la certezza dell’atto e della volontà delle parti;
  • Permettere un controllo preventivo di legalità da parte del notaio;
  • Tutelare terzi che possono confidare nell’apparenza giuridica derivante dallo stato civile e dai pubblici registri.

5. Profili processuali: inammissibilità della domanda riconvenzionale

Il Tribunale, inoltre, dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto volta allo scioglimento della comunione legale, ritenendo che:

  • Non sussiste alcun collegamento oggettivo tra la domanda principale (adempimento di obbligazioni patrimoniali da accordo) e quella riconvenzionale (scioglimento della comunione);
  • La domanda riconvenzionale richiede una valutazione complessa e autonoma, incompatibile con il principio del simultaneus processus, trattandosi di accertamento di natura patrimoniale generale che necessita di apposita istruttoria.

6. Collegamenti giurisprudenziali

La sentenza si pone in continuità con:

  • Cass. civ., SS.UU., 28 ottobre 2009, n. 22755: che ha chiarito che le convenzioni matrimoniali sono soggette al principio di tipicità e forma vincolata;
  • Cass. civ., 14 agosto 2020, n. 17175: sulla necessità della forma pubblica per la modifica dei rapporti patrimoniali tra coniugi in comunione;
  • Cass. civ., 24 febbraio 2004, n. 3647: sull’invalidità di atti dispositivi patrimoniali stipulati senza il rispetto delle formalità previste dal codice civile.

7. Considerazioni conclusive

Questa sentenza offre un’importante occasione per ribadire i limiti alla autonomia privata dei coniugi in materia patrimoniale: non tutto ciò che è pattuito tra le parti è giuridicamente valido se non rispetta i vincoli formali imposti dal legislatore.

Il messaggio è chiaro: la disciplina della comunione legale non è completamente derogabile con patti informali, nemmeno quando vi è l’accordo dei coniugi. In un’epoca in cui si tende spesso a prediligere forme snelle e rapide nella regolazione dei rapporti personali e patrimoniali, questa decisione riafferma l’importanza della forma come strumento di tutela della certezza e della legalità nei rapporti familiari.

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