PRASSI DI DIRITTO PROCESSUALE CANONICO La pubblicazione e il decreto di conclusione della causa


La pubblicazione e il decreto di conclusione della causa

La pubblicazione degli atti è necessaria sub poena nullitatis perché, senza di essa, non verrebbe concessa alle parti la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa (Cfr. can. 1620, n. 7).Can. 1620 – La sentenza è viziata da nullità insanabile se:

1) fu emessa da un giudice incompetente d’incompetenza assoluta;

2) fu emessa da un giudice privo della potestà di giudicare nel tribunale dove la causa fu decisa;

3) fu emessa da un giudice costretto con violenza o timore grave;

4) il giudizio fu fatto senza la domanda giudiziale di cui nel can. 1501, oppure non fu istituito contro una parte convenuta;

5) fu emessa tra parti, di cui almeno una non aveva capacità di stare in giudizio;

6) qualcuno agì in nome di un altro senza legittimo mandato;

7) all’una o all’altra parte si negò il diritto alla difesa;

8) non definì la controversia, neppure parzialmente.

Nelle cause di nullità di matrimonio, la nuova disciplina, per quanto riguarda la possibilità di esigere una copia degli atti e dei documenti di causa a differenza della precedente, ha stabilito che le parti non hanno diritto di ottenere copia degli stessi, mentre di tali facoltà godono gli avvocati i quali però non possono consegnare l’esemplare al proprio assistito per il pericolo che la parte si serva di tali atti per eventuali ricorsi al tribunale civile contro l’altra parte o contro i testi o contro lo stesso tribunale ecclesiastico.

E’ bene precisare che qualsiasi condotta del legale di non osservanza di questa disposizione, esporrebbe lo stesso a provvedimenti disciplinari che contemplano la sospensione sino alla radiazione.

La nuova disciplina prevede inoltre, che nelle cause riguardanti il bene pubblico, il giudice al fine di evitare un grave pericolo, possa decretare che qualche atto non venga reso noto ad alcuno (Cfr. can. 1598 § 1).

Can. 1598 – §1. Acquisite le prove, il giudice con decreto deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale; anzi agli avvocati che lo chiedano si può anche dare copia degli atti; ma nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi, può decidere, garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno.

Pubblicati gli atti, il codice consente alle parti di chiedere un eventuale supplemento di istruttoria che verrai poi nuovamente pubblicato.

Espletato tutto quanto riguardante le prove da produrre, si addiviene alla conclusione in causa che deve essere stabilita con decreto del giudice, quando le parti dichiarino di non aver altro da addurre o sia trascorso il tempo stabilito per produrre prove oppure quando il giudice declaret se satis instructam causam habere (Cfr. can. 1599).

Can. 1599 – §1. Espletato tutto quanto riguarda le prove da produrre, si addiviene alla conclusione in causa.

Secondo la disciplina precedente, dopo il decreto di conclusione in causa si rendeva più difficile l’acquisizione di nuove prove (Cfr. can. 1861 del codice 1917).

Su questo punto la nuova normativa si dimostra più malleabili e nel can. 1600 si dispone che un nuovo supplemento di istruttoria, dopo la conclusione in causa, è ancora possibile non solo nelle cause di interesse privato con il consenso di tutte le parti, ma anche nelle altre cause, udite le parti, e purché vi sia una ragione grave e venga rimosso qualsiasi pericolo di frode e di subordinazione.

Con un senso di profonda equità il medesimo canone 1600 al § 1 n. 3 consente un supplemento di istruttoria anche dopo la conclusione in causa, in omnibus causis, quoties verisimile est, nisi probatio nova admittatur, sententiam iniustam futuram, esse propter rationes, de quibus in can. 1645 §2, nn. 1-3.

Can. 1600 – §1. Dopo la conclusione in causa il giudice può convocare ancora gli stessi o altri testi, oppure ordinare altre prove che in precedenza non furono richieste, soltanto:

1) nelle cause in cui si tratta del solo bene privato delle parti, se tutte le parti vi consentano;

2) nelle altre cause, udite le parti e purché vi sia una ragione grave e venga rimosso qualsiasi pericolo di frode o di subornazione;

3) in tutte le cause, ogni qualvolta è probabile che, se la nuova prova non sia ammessa, si avrà una sentenza ingiusta per le ragioni di cui nel can. 1645, §2, nn. 1-3.

Si tratta, come è evidente, non solo di prevenire la richiesta di una restitutio in integram, ma di promuovere nel giudice l’accoglimento di ogni iniziativa che salvaguardi non tanto gli aspetti formali, quanto sostanziali per la ricerca della verità.

A Marzo 2021 tratteremo la fase decisoria

Avv. Di Biagio Emanuele

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