Matrimonio civile e matrimonio canonico: due modelli normativi che si differenziano sia nella struttura che nella ratio.


Il matrimonio civile ha il suo fondamento nell’art. 29 Cost., e in considerazione degli interessi socio-economici cui è chiamato a tutelare, privilegia la manifestazione esteriore della volontà, rispetto alla volontà effettiva, dando così prevalenza all’esigenza di una certezza, di una stabilità della situazione coniugale. In una sola parola, l’ordinamento secolare preferisce e privilegia il principio della stabilità del rapporto che assicura la cristallizzazione dello status coniugale ricorrendo anche a varie ipotesi di sanatoria dell’atto originariamente viziato. Il Legislatore pertanto ha posto in essere una disciplina di tutela delle situazioni costituite, attribuendo funzione convalidante a meri fatti (decorso del tempo) o a comportamenti (coabitazione e convivenza).

Il matrimonio canonico, annette viceversa un valore determinante alla reale volontà dei contraenti, attuando una tutela più penetrante della volontà negoziale in ordine al matrimonio. In una sola parola si privilegia, per esigenze fedeistiche, il momento della costituzione del rapporto sacramentale di coniugio ed il profilo consensuale.

Dalla normativa matrimoniale civilistica, emerge chiara la natura del matrimonio, quale atto di autonomia del privato, finalizzato alla realizzazione di un proprio interesse che – aggiunge la dottrina – ha anche una rilevanza sociale.

Ciò significa che il Legislatore dinnanzi ad una fattispecie matrimoniale che si sia perfezionata invalidamente, ma che è in grado di svolgere la sua funzione sociale (comunione materiale e spirituale), lo Stato tutela e privilegia questo rapporto, a discapito del momento costitutivo del negozio. Ciò rispecchia la stessa disciplina dettata dal Legislatore sullo scioglimento, nella quale si preferisce tutelare il profilo funzionale che quello genetico.

Pertanto, la causa di nullità rileverà nel caso in cui il vizio impedisca il normale svolgimento del rapporto coniugale e questa non potrà essere eccepita da chi ha responsabilmente voluto ed instaurato una comunione materiale e spirituale di vita.

Ciò che differenzia il matrimonio canonico dal modello civilista è poi la ratio Sacramenti, ossia l’inseparabilità dell’elemento Sacramentale da quello contrattuale. Il matrimonio canonico, quando è contratto da due battezzati, si eleva per volontà divina a Sacramento, segno evidente della realtà salvifica di Cristo. Il carattere sacramentale non è qualcosa di aggiunto, ma è una condizione o uno stato del matrimonio.

L’inscindibilità del contratto e Sacramento fa sì che vi sia una coincidenza negli elementi dell’uno e dell’altro (capacità delle parti, materia e forma) = (capacità dei ministri, materia e forma).

L’elemento costitutivo del matrimonio Sacramento è il consenso manifestato legittimante e da persone abili. Il che equivale a dire che, per un matrimonio valido, occorrono i seguenti requisiti: capacità, volontà e forma (requisiti essenziali).

Solo in presenza di un vizio che riguardi uno degli elementi essenziali si dovrà parlare di nullità del matrimonio.

In presenza di un vizio semplice, che lascia presupporre l’esistenza dell’elemento essenziale, viceversa si possono percorrere due strade: rilevare l’imperfezione e far cadere il negozio; disconoscere la rilevanza del vizio semplice e conservare il negozio.

Ciò sta a significare che, una fattispecie matrimoniale invalida per un vizio semplice potrà essere sottoposta all’istituto della convalida.

Tre sono le forme di convalida:

  1. convalidatio simplex rilevabile in foro esterno: che consiste nella rinnovazione ripetizione del negozio matrimoniale limitatamente a quegli elementi nulli che possono essere provati in foro esterno.

  2. Convalidatio simplex non rilevabile in foro esterno: attiene a quelle fattispecie inficiate da motivi di nullità non dimostrabili in giudizio (ad esempio la consapevolezza di aver celebrato un matrimonio nullo). In tal caso, il negozio potrà essere recuperato solo per il foro interno con una manifestazione tacita e per fatti concludenti. Questa convalida opererà ex nunc nel foro interno ed ex tunc sul piano giuridico, essendo il matrimonio valido ab origine.

  3. La sanatio in radice: è l’istituto attraverso il quale si arriva a recuperare il negozia matrimoniale che ha alla base un consenso idoneo di per sé a costituire un vincolo matrimoniale, ma che non può spiegare i suoi effetti per la presenza di un impedimento dispensabile. Il recupero avverrà attraverso una dispensa dell’autorità ecclesiastica, con una convalida che opererà ex nunc, mentre gli effetti canonici retroagiscono al momento della celebrazione.

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