Con la recente sentenza n. 26127 del 7 ottobre 2024, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un tema di particolare rilievo pratico e giuridico: la revocabilità degli atti di trasferimento immobiliare tra coniugi stipulati nell’ambito di una separazione giudiziale.
Nel caso esaminato, un creditore agiva in revocatoria ex art. 2901 c.c. contro un atto con cui un coniuge aveva trasferito alla moglie, nell’ambito della separazione, la propria quota della casa coniugale. Il debitore eccepiva che tale trasferimento derivasse da una sentenza passata in giudicato e fosse, quindi, sottratto alla revocatoria. La Cassazione, confermando le pronunce di merito, ha invece ribadito che:
“La sentenza che recepisce gli accordi patrimoniali tra coniugi ha efficacia meramente dichiarativa e non incide sulla natura negoziale degli atti.”
Anche se adottati in sede di separazione giudiziale, gli accordi patrimoniali – ivi compresi i trasferimenti immobiliari – conservano natura privatistica e sono soggetti alle ordinarie azioni impugnatorie, inclusa la revocatoria da parte dei creditori, purché ne ricorrano i presupposti.
Il principio richiamato dalla Corte poggia su una consolidata giurisprudenza, secondo cui gli accordi economici tra coniugi costituiscono espressione dell’autonomia privata (ai sensi dell’art. 1322 c.c.) e possono dar luogo a veri e propri contratti atipici, la cui validità resta comunque subordinata al rispetto delle norme a tutela dei terzi.
Perché è importante?
Il creditore non è precluso dall’agire in revocatoria solo perché il trasferimento immobiliare sia stato recepito in una sentenza di separazione: ciò che rileva è la natura negoziale dell’accordo e la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie.
In altri termini, non è la forma giudiziale a blindare un atto, ma la sua sostanza e le sue conseguenze economiche.
Un monito per i coniugi: gli accordi in sede di separazione non sono immuni da azioni dei creditori, specie quando riguardano il patrimonio immobiliare e vi siano indizi di frode.
Macerata, li 09/05/2025
Avv. Di Biagio Emanuele




