L’onere della prova
Nel primo paragrafo del can. 1526 nel Titolo IV relativo alle prove, si legge:
“L’incombenza di fornire le prove tocca a chi asserisce”.
Con questa dicitura il legislatore, non solo ha voluto inquadrare i possibili soggetti della prova in coloro che affermano i fatti, ma ha ribadito un principio giuridico comune ad altri ordinamenti, quale quello dell’onere della prova a carico di chi afferma un fatto.
Pertanto, è chiamato in primo luogo a rendere conto delle affermazioni l’attore, il quale è il soggetto attivo della prova.
Egli è chiamato ad adempiere, come lo saranno le altre parti nella medesima situazione, ad un onere giuridico.
Altro soggetto della prova, anche se in via subordinata nel caso sia costituito, è il convenuto il quale si difenderà affermando fatti contrari all’attore.
Egli sarà chiamato non solo a negare, ma anche a provare queste negazioni, divenendo anche lui soggetto attivo della prova in tutte le situazioni in cui è chiamato a dover contestare le affermazioni probanti dell’attore.
Nell’articolo di Novembre 2020 parleremo del fine e caratteristiche delle prove
Avv. Di Biagio Emanuele