PRASSI DI DIRITTO PROCESSUALE CANONICO Fine e caratteristiche delle prove


Fine e caratteristiche delle prove

Le prove ammesse dal Codice di Diritto Canonico per l’accertamento di un fatto storico sono di qualunque genere, purché utili e lecite a definire la causa (cfr. can. 1527 – Art. 157 D.C.)

Can. 1527 – §1. Possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite.

Il problema di fondo è comprendere cosa si voglia intendere per utilità e liceità della prova.

Per quanto concerne il primo aspetto, questo lo si deve ricollegare all’economia processuale, per cui il giudice darà preferenza a quelle prove di pronta realizzazione evitando così delle lungaggini inutili.

Circa la liceità e in mancanza di criteri strettamente processuali, questa deve essere rapportata alla salvaguardia di un diritto superiore a quello processuale quale, la dignità della persona.

Le prove, come strumenti o mezzi regolati dalle norme processuali canoniche, sono al tempo stesso, rivolte all’acquisizione della certezza morale al fine di vedersi affermata l’esistenza di un fatto controverso che abbia efficacia probatoria, dato che per il pronunciamento della sentenza tale certezza potrà essere ricavata soltanto ex actis et probatis, per cui si tratta di un’attività vincolante per il giudice che dovrà decidere in base ad essa.

La certezza morale, quale stato d’animo che si colloca tra la probabilità e la possibilità di un errore, condurrà l’attività probatoria e permetterà al giudice di togliere qualsiasi dubbio positivo e fondato sull’esistenza di fatti a favore o contro.

La prova, più che dimostrare, avrà la funzione di accertare l’esistenza del fatto storico controverso, in un’azione esplicitativa, intesa a ricercare nelle dichiarazioni delle parti e dei testi, i fatti storici circostanziali in relazione al tempo e alla fonte, in modo da formare nel giudice la necessaria convinzione e certezza prima di pronunciare la sentenza.

Sarà un accertamento di tipo dialogico, cioè attraverso la ricostruzione dei fatti in maniera che nessuno ne possa negare l’esistenza.

Nell’articolo pubblicato in data 08/11/2019, avevamo già parlato delle singole prove, delle dichiarazioni delle parti, della prova documentale e dei testimoni e testimonianze.

Pertanto a Dicembre 2020 tratteremo dei Periti e delle Perizie.

Avv. Di Biagio Emanuele

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