PRASSI DI DIRITTO PROCESSUALE CANONICO La sentenza


La sentenza

Questa può essere definita quale il pronunciamento legittimo circa una causa trattata giudizialmente.

La sentenza pronunciata dal tribunale ecclesiastico circa la definizione dell’oggetto di una controversia (es. richiesta di dichiarazione nullità), prende il nome di sentenza di merito. Viceversa, sono di rito, quelle che decidono su questioni meramente processuali.

La nostra attenzione è rivolta alla sentenza di merito, quale quella idonea a definire la controversia proposta con un legittimo libello.

Il codice nel Can. 1608 dispone le condizioni richieste al giudice prima di emettere una sentenza.

Can. 1608 – §1. Per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell’animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa.

§2. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato.

§3. Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge su l’efficacia di talune prove.

§4. Il giudice che non abbia potuto conseguire quella certezza, sentenzi che non consta del diritto dell’attore e prosciolga il convenuto, a meno che non si tratti di una causa che gode il favore del diritto, nel qual caso si deve pronunciare a favore della medesima.

tali condizioni si riferiscono alla certezza morale nell’animo del giudice, di cui abbiamo già parlato.

Va aggiunto solamente, che fonte della certezza morale sono gli atti e le prove.

Sono vietate le informazioni private Can. 1604

Can. 1604 – §1. È assolutamente proibito alle parti, ai loro avvocati o anche ad altri di dare al giudice informazioni, che rimangano fuori dagli atti di causa.

§2. Se la discussione della causa è fatta per scritto, il giudice può stabilire che vi sia durante la seduta del tribunale un moderato dibattimento orale per mettere in chiaro alcune questioni.

Sia in senso positivo che negativo. Questo serve a precisare il grado di certezza, dato che deve poggiare sempre e solo sugli elementi oggettivi ricavati del processo. Perciò, non è sufficiente la certezza puramente soggettiva, fondata sulla propria opinione.

Nelle cause di nullità matrimoniale, il tribunale dovrà procedere collegialmente e dare sentenza a maggioranza assoluta di voto Can. 1426 § 1.

Can. 1426 – §1. Il tribunale collegiale deve procedere collegialmente, e dare sentenze a maggioranza di voti.

§2. Lo deve presiedere, nella misura del possibile, il Vicario giudiziale o un Vicario giudiziale aggiunto.

Qualora la terna si trovi nell’impossibilità di raggiungere la certezza morale circa una risposta affermativa o negativa al dubbio formulato, la decisione potrà essere rinviata in attesa di un completamento delle prove istruttorie Can. 1600.

Can. 1600 – §1. Dopo la conclusione in causa il giudice può convocare ancora gli stessi o altri testi, oppure ordinare altre prove che in precedenza non furono richieste, soltanto:

1) nelle cause in cui si tratta del solo bene privato delle parti, se tutte le parti vi consentano;

2) nelle altre cause, udite le parti e purché vi sia una ragione grave e venga rimosso qualsiasi pericolo di frode o di subornazione;

3) in tutte le cause, ogni qualvolta è probabile che, se la nuova prova non sia ammessa, si avrà una sentenza ingiusta per le ragioni di cui nel can. 1645, §2, nn. 1-3.

§2. Il giudice può inoltre ordinare o ammettere che sia prodotto un documento, che, senza colpa dell’interessato, non poté essere prodotto in precedenza.

§3. Le nuove prove siano pubblicate, osservato il can. 1598, §1.

Questo completamento potrà avvenire solo ad istanza di parte e non d’ufficio da parte del giudice. Questa situazione potrebbe anche indurre il legale ad ampliare la domanda giudiziale e in tal caso sarà necessaria una nuova concordanza del dubbio sul nuovo motivo di nullità e poi si potrà procedere al completamento dell’attività istruttoria.

Una volta stabilito il dispositivo, la sentenza sarà redatta dal ponente e dovrà essere pubblicata non oltre un mese dal giorno della decisione (Cfr. Can. 1610).

Can. 1610 – §1. Se il giudice è unico scriverà lui stesso la sentenza.

§2. Nel tribunale collegiale è il ponente o relatore a scrivere la sentenza, desumendo le motivazioni da quelle addotte dai singoli giudici durante la discussione, a meno che i giudici a maggioranza non abbiano stabilito le motivazioni da preferirsi; la sentenza infine dovrà essere sottoposta alla approvazione dei singoli giudici.

§3. La sentenza deve essere pubblicata non oltre un mese dal giorno in cui la causa fu decisa, a meno che, nel tribunale collegiale, i giudici per una grave ragione non abbiano stabilito un tempo più lungo.

Il contenuto della sentenza è definito dal Can. 1611 – Art. 250 D.C.:

Can. 1611 – La sentenza deve:

1) definire la controversia discussa avanti al tribunale, dando una congrua risposta ai singoli dubbi;

2) determinare quali siano gli obblighi delle parti sorti dal giudizio, e in quale modo debbano essere adempiuti;

3) esporre le ragioni ossia i motivi, in diritto e in fatto, sui quali si fonda la parte dispositiva della sentenza;

4) decidere sulle spese processuali.

La sentenza poi dovrà essere pubblicata norme il Can. 1615 dandone esemplare alle parti o gli avvocati

Can. 1615 – La pubblicazione o intimazione della sentenza può avvenire o dandone un esemplare alle parti o ai loro procuratori, oppure trasmettendo ai medesimi l’esemplare stesso a norma del can. 1509.

A Maggio 2021 la fase di appello (ultimo argomento di chiusura).

Avv. Di Biagio Emanuele

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