Con l’ordinanza n. 3329 del 10 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio importante in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti: i genitori non possono scegliere liberamente se e come adempiere al proprio obbligo, ad esempio offrendo solo l’ospitalità domestica, ma devono attenersi ai criteri stabiliti dalla legge e alla valutazione del giudice.
Il caso
Il figlio ventiduenne di genitori divorziati, iscritto all’università, lascia la casa materna per vivere da solo e chiede alla madre un contributo per il proprio mantenimento. Il Tribunale accoglie la domanda, ma la Corte d’Appello la respinge: secondo i giudici, l’obbligo della madre si sarebbe estinto perché lei aveva offerto ospitalità al figlio, che invece aveva scelto di vivere altrove.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte cassa la decisione d’appello, chiarendo che:
- Il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti non può essere ridotto all’obbligo alimentare (che può prevedere una “alternativa” tra assegno e accoglienza in casa).
- L’obbligo di mantenimento, previsto dagli artt. 337-ter e 337-septies c.c., è più ampio e nasce direttamente dal rapporto genitoriale, con riferimento anche all’art. 30 della Costituzione.
- Il genitore non può decidere unilateralmente di adempiere al mantenimento solo offrendo la convivenza, perché spetta al giudice, non al genitore, stabilire se e in che misura sia dovuto un contributo economico.
L’accoglienza in casa, semmai, può essere un elemento da considerare nella quantificazione dell’assegno, ma non sostituisce l’obbligo stesso.
Perché è importante
La sentenza è significativa perché rafforza la tutela del figlio maggiorenne che, pur avendo raggiunto la maggiore età, non ha ancora una propria indipendenza economica. Finché questa condizione perdura, entrambi i genitori devono contribuire al suo mantenimento in proporzione alle proprie capacità, senza scorciatoie.
In sintesi: se un figlio maggiorenne non è ancora in grado di mantenersi da solo, il genitore non può limitarsi a dire “puoi venire a vivere con me” per sottrarsi al pagamento di un assegno. La scelta spetta al giudice, non al genitore.




