MASSIMA
Nell’interesse superiore del minore, il principio della bigenitorialità deve essere concretamente garantito come presenza attiva e stabile di entrambi i genitori nella vita del figlio, non potendo essere vanificato da condotte manipolative e ostative di uno dei due genitori, anche se il minore manifesta una volontà in senso contrario. In presenza di accertate condotte lesive del diritto all’altro genitore, la volontà del minore non può essere l’unico elemento valutativo per determinare il suo interesse.
IL CASO IN SINTESI
Rapporto genitoriale: da una convivenza more uxorio nasce una figlia; finita la convivenza, il Tribunale dispone un affidamento condiviso con collocamento privilegiato presso la madre.
Condotte della madre: il padre ricorre due volte ex art. 709-ter c.p.c. per lamentare condotte ostative e manipolative della madre, accertate anche in sede di CTU.
Decisioni di merito: il Tribunale dispone il collocamento presso il padre e l’affido superesclusivo, in ragione della gravità delle condotte materne; la Corte d’Appello, dispone invece il rientro della minore presso la madre, valorizzando l’ascolto della figlia.
Ricorso in Cassazione del padre: accolto.
PRINCIPI DI DIRITTO RIBADITI O INNOVATI
Bigenitorialità come diritto del minore: non è solo una facoltà dei genitori, ma un diritto sostanziale del figlio ad avere rapporti significativi con entrambi i genitori.
Ascolto del minore: importante ma non esclusivo. La volontà del minore, seppur espressa con maturità, non può fondare da sola la decisione del giudice, specialmente in situazioni conflittuali o di condizionamento.
Valutazione complessiva: la Corte sottolinea l’obbligo del giudice di valutare l’interesse del minore in modo olistico, tenendo conto del contesto familiare, delle condotte pregresse dei genitori e delle possibili conseguenze della decisione.
ASPETTI PROCESSUALI RILEVANTI
Cassazione con rinvio: la Corte di Cassazione ha cassato la decisione della Corte d’Appello per omesso esame di fatti decisivi, in quanto ha dato rilievo determinante all’ascolto della minore, senza valutarlo in relazione con le condotte manipolative accertate.
Ruolo del CTU e del curatore speciale: determinanti per l’accertamento delle carenze genitoriali e delle condotte pregiudizievoli, ma trascurati dalla Corte territoriale.
COLLEGAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Cass. civ., ord. n. 9691/2022
Cass. civ., ord. n. 9764/2019
Cass. civ., ord. n. 13217/2021
RILIEVI E IMPLICAZIONI PRATICHE
Importanza della CTU nei casi di alta conflittualità. Centralità del principio di bigenitorialità. Limiti dell’ascolto del minore: specialmente quando l’espressione di volontà può derivare da condizionamenti.
Affido superesclusivo e rimedi estremi: giustificati in casi di ostilità grave e reiterata da parte di un genitore.
Macerata, lì 14/05/2025
Avv. Di Biagio Emanuele




