Corte Costituzionale 24 Aprile 2024, n. 66 – Rettificazione di sesso e continuità del legame affettivo: la Corte costituzionale apre alla trasformazione dell’unione civile in matrimonio


Con la sentenza n. 66 del 24 Aprile 2024, la Corte Costituzionale torna a confrontarsi con un nodo delicato e ancora poco esplorato del diritto delle relazioni familiari: il destino giuridico dell’unione civile quando uno dei partner intraprenda un percorso di transizione di genere e ottenga la rettificazione anagrafica del sesso.

La norma oggetto di censura – l’art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016 – stabiliva che, in caso di rettificazione del sesso di uno dei componenti, l’unione civile si sciogliesse automaticamente. Nessuno spazio era previsto per la volontà dei partner di proseguire il proprio rapporto affettivo all’interno di un diverso istituto, come il matrimonio. La regola si rivelava così rigida da trasformarsi in una sanzione: o si sceglie la propria identità, o si conserva il legame giuridico.

La Corte, sollecitata dal Tribunale di Brescia, ha invece ritenuto che questa previsione si ponesse in contrasto con il diritto inviolabile della persona all’identità di genere, che non può essere esercitato a prezzo del completo sacrificio della vita affettiva pregressa. È stato quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’automatismo dissolutorio, nella parte in cui non prevede la possibilità di sospendere lo scioglimento dell’unione civile, qualora le parti manifestino congiuntamente l’intenzione di contrarre matrimonio entro un termine determinato.

La soluzione adottata dalla Consulta è interessante: non una conversione diretta o una semplificazione procedurale (come accade nel caso opposto, in cui un matrimonio diventa un’unione civile a seguito di transizione di uno dei coniugi), ma una sospensione degli effetti dissolutori dell’unione civile per un massimo di 180 giorni, durante i quali i partner possono celebrare il matrimonio. In tal modo, si evita una soluzione di continuità nel riconoscimento giuridico della relazione affettiva.

Il messaggio è chiaro: l’identità personale e l’autodeterminazione non devono spezzare il vincolo affettivo, specie se entrambi i componenti della coppia intendono mantenerlo. Non si tratta di equiparare matrimonio e unione civile, che restano distinti per struttura, disciplina e copertura costituzionale (il primo ricondotto all’art. 29 Cost., la seconda all’art. 2 Cost.), ma di riconoscere che entrambi sono forme giuridiche della “sostanza familiare”, intesa come comunione di vita spirituale e materiale.

Questo riconoscimento si inserisce in un più ampio percorso evolutivo della giurisprudenza costituzionale, che ha valorizzato sempre più le relazioni affettive e identitarie nel loro contributo alla formazione della personalità. Ne sono esempio le pronunce in materia di adozione del maggiorenne, cognome del figlio, e continuità dei legami affettivi in caso di adozione legittimante.

In sintesi, la Corte non estende meccanicamente la disciplina del matrimonio alle unioni civili, ma rafforza il principio personalista e antidiscriminatorio che impone di non subordinare il riconoscimento giuridico dei legami affettivi alla permanenza immutata del sesso anagrafico dei partner. Il diritto alla continuità della relazione affettiva viene così ricondotto alla tutela costituzionale della persona, in una prospettiva che coniuga autodeterminazione, solidarietà e dignità.

Macerata, lì 14/05/2025

Avv. Di Biagio Emanuele

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