E’ SEMPRE DOVUTO IL MANTENIMENTO AL FIGLIO MAGGIORENNE NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE ? (Cass. Civ. n. 38366 del 03/12/2021)


La Cassazione, con questo arresto, è tornata a pronunciarsi sulla spinosa situazione del mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente.

La questione muove dal caso di una ragazza di oltre trent’anni, che si è vista riconoscere in sede di appello, il diritto al mantenimento da parte del padre pensionato, per un importo di € 300,00 perchè maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.

Ciò che merita attenzione è il concetto di “capacità lavorativache, con il combinato rifiuto di impiegarsi unitamente ad una valutazione delle condizione economica della famiglia, possono legittimare la figura paterna a non essere gravata dal mantenimento del figlio. Già si era espressa in tal senso la Cassazione nella pronuncia n. 24018 del 24/09/2008.

Altrettanto, la Corte aveva già affermato come: […] non sussiste il diritto a essere mantenuto del figlio, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, il quale abbia in passato iniziato a espletare un’attività lavorativa, trattandosi di scelta che, se determina l’effetto di esserlo privo di sostentamento economico, non può far sorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono già venuti meno” (Cass. 1761/2008).

Ancora, la Corte di Cassazione, ha ritenuto sufficiente ad escludere il mantenimento la mera potenzialità del conseguimento di tale autonomia (cfr. Cass. 23596/2006, anche Cass. 26259/2005; Cass. 12477/2004; Cass. 7195/1997); nonché, l’atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato del figlio maggiorenne per sua colpa o per sua scelta:Va innanzitutto considerato che, per giurisprudenza consolidata, il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica, ma pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita” (Cass. Civ., Sez. I, 01/02/2016 n. 1858; cfr. anche Cass. 07/04/2006 n. 8221; Cass. 17/11/2006 n. 24498; Cass. 407/2007; Cass. 8954/2009; Cass. 26/01/2011 n. 1830; Cass. 26/09/2011 n. 19589; Cass. 08/02/2012 n. 1773; Cass. Civ., Sez. VI, 29/10/2013 n. 24424; Cass. Civ., Sez. VI, 12/04/2016 n. 7168).

Con questa pronuncia, la Cassazione ha aggiunto un ulteriore tassello: sottrarre il pieno onere probatorio all’onerato, bastando dimostrare al Giudice l’esistenza di un valido titolo di studio al fine di vedersi liberato dall’obbligo del mantenimento al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Secondo i giudici di legittimità, la Corte di Appello non avrebbe accertato in concreto che la ragazza, all’epoca del giudizio di appello, trentacinquenne e in possesso di un diploma di estetista, avesse in concreto posto in essere tutto quanto necessario per reperire un’attività di lavoro stabile ed errando nel gravare il padre dell’onere probatorio relativamente all’avvenuta indipendenza economica della figlia, bastando ai fini liberatori, aver provato il conseguimento da parte della stessa del titolo professionale di estetista, unitamente all’età anagrafica e alla sua mancata attivazione nel reperire un’occupazione adeguata.

Avv. Di Biagio Emanuele

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