PRASSI DI DIRITTO PROCESSUALE CANONICO La fase istruttoria


La fase istruttoria.

Il periodo probatorio ha inizio una volta realizzata la concordanza del dubbio della lite (cfr. can. 1516) e termina con l’emissione del decreto di avvenuta conclusione della causa (cfr. cann. 1599-1600).

Questo periodo si caratterizza per l’acquisizione delle prove giudiziali, le quali, sia nell’aspetto statico che in quello dinamico, sono trattate nel Libro VII del nuovo Codice di Diritto Canonico.

Per quanto concerne il concetto di prova giudiziale nel diritto canonico, si è andata mantenendo sempre la tendenza a conservare l’uso tradizionale di probatio, tendente ad esprimere in modo prevalete e quasi esclusivo il carattere argomentativo dell’istituto probatorio, finalizzandolo a strumento di persuasione nei confronti del giudice.

Prescindendo dal carattere argomentativo della prova, la dottrina canonica processuale, ispirandosi a quella civilistica, non ha mancato di individuare nella nozione di prova anche il suo aspetto dimostrativo, in funzione di accertamento di un fatto controverso, definendo per cui come la dimostrazione data al giudice, mediante legittimi argomenti, di fatti dubbi o controversie rilevanti nel processo.

Secondo questa accezione, il giudice nella sua interpretazione e valutazione, compie una serie di giudizi, di argomentazione strumentali o probatori, che gli permettono di impostare quel suo sillogismo giudiziale in maniera logica sulla decisione da prendere, avendo come fine l’applicazione del diritto al fatto o alla verifica della sussistenza di una fattispecie normativa.

È proprio in questa prospettiva che si rende evidente come, l’accertamento della verità, quale funzione specifica dell’attività istruttoria, impegni tutti i soggetti del processo – parti private, pubbliche e giudice – a questa cooperazione morale e razionale di tipo dialogico e come la stessa attendibilità delle prove costituende, venga garantita dalla forma del contraddittorio e per quelle precostituite, dalla normativa sulla valutazione delle prove stesse.

Si avrà allora nei protagonisti del processo, la consapevolezza che si potrà raggiungere, qualora si opererà con questa razionalità – in senso cooperativo, argomentativo, procedimentale e dialogico – e normalità, la verità dei fatti e quindi ottenere il consenso su di essi, tramite la produzione di argomenti destinati ad essere accettati dagli interlocutori e che andranno a formare la certezza morale del giudice.

Sotto questo aspetto, acquisisce una notevole rilevanza processuale, il diritto riconosciuto agli avvocati delle parti nel processo di nullità matrimoniale, in parità con il difensore del vincolo e con il promotore di giustizia, qualora questo intervenga nel processo, di assistere all’esame delle parti stesse, dei testi e dei periti, a meno che il giudice, tenuto conto delle circostanze dei fatti e delle persone, non abbia ritenuto opportuno procedere in segreto.

Nell’articolo di Settembre 2020 parleremo del Giudice Istruttore

Avv. Di Biagio Emanuele

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