PRASSI DI DIRITTO PROCESSUALE CANONICO. La domanda introduttiva: il libello.


Il Libello

Il Libello identifica la domanda presentata al Tribunale Ecclesiastico per la dichiarazione di nullità del matrimonio. Solitamente è depositata per iscritto e solo raramente in modo orale qualora l’attore sia impedito. In tale ipotesi, la redazione avviene ad opera di un notaio del Tribunale Ecclesiastico che lo dovrà poi leggere all’attore e da questi approvato con data e firma.

Il Libello dovrà presentare un contenuto minimo, così come esplicitato dal Can. 1504 C.J.C. – Art. 116 D.C.

Can. 1504 – Il libello con il quale s’introduce la lite deve: 1) esprimere avanti a quale giudice la causa viene introdotta, che cosa si chiede e da chi; 2) indicare su quale diritto si fonda l’attore, e almeno per sommi capi fatti e prove per dimostrare quanto è asserito; 3) essere sottoscritta dall’attore o dal suo procuratore, apponendovi giorno, mese e anno, nonché il luogo ove l’attore o il procuratore abitano o dissero di risiedere per ricevere gli atti; 4) indicare il domicilio o il quasi-domicilio del convenuto”.

Sommariamente vi deve essere l’individuazione dell’elemento soggettivo, ossia dei soggetti coinvolti nel nuovo rapporto giuridico che si viene a stabilire con il processo: attore, convenuto e giudice.

Va anche indicato l’elemento oggettivo, la petizione concreta, il petitum.

L’oggetto, potrà essere unico o molteplice, però in questo caso, le motivazioni di nullità matrimoniale non dovranno essere tra loro contraddittorie nella loro logica e natura giuridica. Questo mi sembra essere un punto focale per la buona riuscita di una causa di nullità matrimoniale. Solitamente si sconsiglia la presentazione di una domanda con molteplici motivi di nullità “c.d. teoria del ventaglio”, poiché potrebbe trasferire al Tribunale il pensiero di non avere idee chiare sulla vicenda e di tentare una domanda a soluzioni molteplici con l’esito delle volte negativo. Per cui è preferibile centrare l’attenzione su un unico motivo di nullità, aggiungendo al massimo un secondo in via subordinata.

Questo fa ben comprendere quanto sia importante la consulenza previa del legale nel conoscere la vicenda che il cliente pone alla sua attenzione: una buona consulenza è fondamentale e non deve essere affrettata.

Con questo si introduce l’altro elemento: la causa petendi; ossia il fondamento giuridico della pretesa riportata nel Libello. Tale titolo è costituito prevalentemente dall’elemento fattuale, concreto che è alla base della richiesta di nullità matrimoniale.

Conoscere le fasi di un’evoluzione personale del cliente, quali l’adolescenza, l’infanzia, la vita familiare, la vita relazionale, la vita affettiva, la conoscenza del partner, l’andamento del fidanzamento, le motivazioni che li hanno portati al matrimonio, la fase di preparazione delle nozze, il giorno del matrimonio, i festeggiamenti, il viaggio di nozze, la vita matrimoniale, la crisi matrimoniale, sono tutte circostanze imprescindibili e da analizzare con scrupolo per un buon Libello.

Quest’analisi diviene ancor più approfondita e puntuale nell’ipotesi di un procedimento più breve, introdotto dalla riforma di Papa Francesco.

Questo procedimento – lo dice il nome – ha una durata ridotta (circa 6 mesi) e si svolge solitamente presso la Diocesi competente impegnando i soggetti in un’unica udienze al massimo due.

Senza entrare nel merito di questo procedimento – dico solamente che le casistiche applicabili al giudizio breve sono limitate e richiede l’esistenza contemporanea di più condizioni – mi limito al Libello. Quest’ultimo dovrà essere ancor più dettagliato nei fatti e nelle circostanze, indicando al suo interno quale prova documentale o testimoniale precostituita si voglia offrire al Giudice Istruttore a dimostrazione della domanda.

Si accennava della necessità di non presentare delle domande tra loro contraddittorie. Per rendere meglio l’inciso, è chiaramente una domanda contraddittoria in ambito giuridico, accusare la nullità matrimoniale per una simulazione di consenso in Tizio e contestualmente chiedere la verifica della sua maturità.

Scrivere che il Tribunale Ecclesiastico accerti la nullità del matrimonio tra Tizio e Caia per “Esclusione della prole in Tizio e per Grave difetto di discrezione di giudizio nello stesso” è una richiesta sbagliata perché contraddittoria, nel senso che l’una escluderebbe l’altra. Una domanda di questo tipo non rende il Libello inammissibile, ma in sede di concordanza del dubbio, lo stesso dubbio (la domanda) andrà riformulato come segue: per “Esclusione della prole in Tizio quatenus negative Grave difetto di discrezione di giudizio nello stesso”.

Giusta, invece, deve intendersi la seguente formulazione per “Esclusione della prole in Tizio e per Grave difetto di discrezione di giudizio in Caia”. In questo caso la domanda non è contraddittoria poiché i motivi di nullità sono in capo a soggetti diversi.

Altra attenzione che il legale deve mettere in campo nella fase di studio del caso, è nel non incappare in una contraddizione logica, nel senso di comprendere che alcuni fatti o circostanze possono mettere in dubbio l’esistenza del motivo di nullità invocato.

Il matrimonio, sino a prova contraria è valido e nel dubbio è sempre valido. La terna giudicante (3 o 5 Giudici), nella sessione di decisione in camera di consiglio, dovrà decidere secondo certezza morale, pertanto è compito del legale fare in modo che questa certezza morale trovi riscontro nelle prove acquisite dal Giudice Istruttore, le quali prove avranno un peso importante tanto quanto avranno a monte una consulenza approfondita. Certamente portare nel complesso delle prove istruttorie una contraddizione logica, mina inesorabilmente l’esito della causa.

Il Giudice dovrà maturare la sua certezza morale valutando l’intero apporto probatorio, dando molta attenzione ad alcune sfumature (indizi, circostanze, riferimenti) che alla fine veramente possono fare la differenza verso una sentenza affermativa o negativa.

Per rendere meglio l’inciso, solo a titolo esemplificativo e non di assoluta regola processuale, posso indicare quale contraddizione logica, avanzare una domanda di nullità matrimoniale per Esclusione della perpetuità del vincolo nuziale e aver deciso di procreare. La contraddizione sta nel ritenere il proprio matrimonio un vincolo non perpetuo e “legarlo” dalla decisione di avere comunque dei figli.

Ancora a titolo esclusivamente esemplificativo, potrebbe essere una contraddizione logica, accusare il proprio matrimonio per Esclusione della prole e poi aver fatto accertare in sede istruttoria che gli atti sessuali non furono accuratamente protetti. La contraddizione sta nel ritenere l’asserita simulazione troppo fragile dinnanzi alla decisione di accettare il rischio di una gravidanza, adottando misure non adeguate rispetto alla riserva.

Ultimo elemento costitutivo del Libello è l’elemento postulatorio, ossia la richiesta di intervento del Giudice per la soluzione del conflitto.

Nel prossimo articolo parleremo della concordanza del dubbio

Avv. Di Biagio Emanuele

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