PRASSI DI DIRITTO PROCESSUALE CANONICO La concordanza del dubbio


La concordanza del dubbio

Presentata la domanda dalla parte legittimata a stare in giudizio1, il Vicario Giudiziale al più presto deve provvedere alla costituzione del Tribunale. Con questa dicitura si indica la redazione del Decreto di costituzione del Tribunale, quale l’indicazione della terna giudicante nel numero di tre o cinque Giudici; la nomina del Difensore del Vincolo e del Cancelliere.

Il primo dei Giudici nominati è anche Preside della causa; può essere lo stesso Vicario Giudiziale o altro Giudice. Il Giudice Istruttore potrà essere individuato in uno dei tre Giudici o in altro componente del Tribunale che in tal caso avrà solo una funzione istruttoria, non potendo giudicare la causa.

Per esperienza professionale, si deve ritenere auspicabile che il Giudice Istruttore sia anche Giudice di terna in quanto potrà apportare alla valutazione della causa ulteriori elementi importanti dedotti dalla fase istruttoria.

Una volta verificata la competenza del Tribunale adito e accertata la legittima capacità dell’attore a stare in giudizio, il Vicario Giudiziale, con Decreto dovrà ammettere o rigettare il libello.

Il legislatore, sul punto, ha voluto prevedere anche una formula di ammissione del libello ipso iure disciplinata nel can. 1506, il quale stabilisce l’accettazione automatica del libello se, trascorso il mese dalla presentazione del libello stesso, nonché dieci giorni dall’insistenza dell’attore perché il Giudice si pronunci sull’ammissione dello stesso, questi rimane inattivo e silente.

Va aggiunto che nel Decreto di ammissione del Libello, il Preside dovrà provvedere alla citazione della parte convenuta per l’udienza della concordanza del dubbio (cfr. can. 1508 §2) e contestualmente inviare il libello.

Unica eccezione a tale criterio sarà la valutazione del Giudice dell’esistenza di una grave causa per la quale si ritiene che la parte convenuta non debba prendere conoscenza del libello se non aver prima deposto in giudizio.

Eseguita questa fase, si dovrà procedere alla concordanza del dubbio o contestazione della lite, contenuta in un Decreto con il quale il Vicario Giudiziale o il Preside andrà a definire la formula del dubbio (cfr. can. 1677 §2).

Il modo con il quale il Vicario Giudiziale o il Preside arriva a tale determinazione sarà diverso a seconda delle difficoltà della causa e delle istanze delle parti. Si possono prevedere almeno due ipotesi:

1^ ipotesi: il Vicario Giudiziale o il Preside, letto il libello, ritiene opportuno convocare le parti per l’udienza della concordanza del dubbio. Tale sessione sarà necessaria in causis difficilioribus (can. 1513 §2); oppure quando le parti ne facciano espressa richiesta (can. 1677 §2).

Questa udienza – come tutte le udienze dinnanzi al Tribunale Ecclesiastico – non è pubblica. Legittimati ad essere presenti sono le parti, i rispettivi legali (la parte convenuta può anche stare in giudizio da sola); il Vicario Giudiziale o il Preside che conduce l’udienza; il Difensore del Vincolo, eventualmente anche il Promotore di Giustizia ed il Notaio che redige il verbale poi sottoscritto da tutti i presenti.

Se le parti sono presenti a questa udienza, il Vicario Giudiziale o il Preside le ascolta sommariamente – non è assolutamente un’attività istruttoria –; verbalizza quanto riferito dalle parti e dai legali per poi stabilire la formula del dubbio o dei dubbi. Stabilita in questa udienza la domanda, la stessa andrà ad indirizzare l’attività istruttoria e dovrà essere risposta in sentenza.

Qualora una delle parti sia assente, il giudice stabilisce ugualmente la formula del dubbio, la quale peraltro deve essere notificata alle parti prima che venga disposta l’attività istruttoria.

2^ ipotesi: il Vicario Giudiziale o il Preside citando le parti (parte convenuta, Difensore del Vincolo ed eventualmente il Promotore di Giustizia), consente che esse possano dare, entro 15 giorni, delle risposte scritte in base alla petizione dell’attore. Trascorsi i giorni fissati, il Vicario Giudiziale o il Preside, entro 10 giorni, con decreto stabilisce la formula del dubbio, tenendo conto delle eventuali osservazioni delle parti e lo notifica alle medesime, le quali potranno ricorrere entro 10 giorni al Vicario Giudiziale o il Preside per l’eventuale mutazione dei termini della controversia. Trascorso senza alcun reclamo il termine di 10 giorni, il Vicario Giudiziale o il Preside dispone l’inizio dell’istruttoria (can. 1513 §3).

Una volta stabiliti i termini della controversia, essi non possono validamente essere mutati, se non con un nuovo decreto, per una causa grave, ad istanza di parte e dopo aver sentito le stesse (cfr. can. 1514).

Nell’articolo di Agosto 2020 parleremo della fase istruttoria

Avv. Di Biagio Emanuele

1 La Dignitas Connubii (D.C.) nell’art. 102 ha introdotto la possibilità – sulla scorta della procedura civile – la possibilità di una domanda comune. Un’ipotesi che ha colmato una lacuna del Codice del ’83.

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