Il Giudice Istruttore
Titolare dell’attività istruttoria, oltre al giudice istruttore, può essere l’uditore, figura evidenziata dal legislatore nel can. 1428 C.J.C.
Can. 1428 – §1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l’istruttoria della causa, scegliendolo tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico. §2. Il Vescovo può approvare all’incarico di uditore chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina. §3. Spetta all’uditore, secondo il mandato del giudice, solo raccogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice; può inoltre, a meno che non si opponga il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove debbano essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga controversia in proposito durante l’esercizio delle sue funzioni.
A motivo del compito che deve realizzare, riceve il nome di actorium instructor o semplicemente di giudice istruttore, le cui funzioni possono, per altro, essere espletate o dal giudice unico o dal presidente del tribunale collegiale.
L’uditore, anche se non esercita una vera giurisdizione, tuttavia non può non chiamarsi giudice, in quanto pur non essendo competente della fase introduttiva e né della fase decisoria (anche se è possibile che il giudice istruttore sia anche giudice di terna, cosa che invece non può essere l’uditore), gli compete quella istruttoria con la possibilità di poter decidere con decreti ordinatori o decisori (es. chiedere la produzione di un documento e poi decidere sulla ammissibilità).
L’uditore è nominato dal giudice o dal presidente, fra quelli che il Vescovo diocesano avrà approvato; potrà essere un chierico o un laico che presenti le qualità della prudenza, della dottrina e dei buoni costumi; mentre nulla dispone il diritto canonico circa l’età e i titoli accademici.
Le sopra citate qualità devono garantire che l’uditore, come il giudice istruttore, compia il suo dovere di raggiungere la verità, con dignità e serenità, senza gesti di impazienza o di collera.
Nell’assolvere la sua funzione, l’uditore, secondo il mandato del giudice e seguendo fedelmente la norma procedurale, raccoglie le prove e le trasmette al giudice.
Tale figura, non la si deve considerare solo un mero strumento materiale, in quanto, oltre a all’audizione delle parti, dei testimoni, alla raccolta dei documenti e all’adempimento di perizia, il diritto gli riconoscere su tutte le prove una capacità decisionale, potendo egli emettere o escludere le stesse.
Nell’articolo di Ottobre 2020 parleremo dell’onere della prova
Avv. Di Biagio Emanuele