PRASSI DI DIRITTO PROCESSUALE CANONICO Il Giudice Istruttore


Il Giudice Istruttore

Titolare dell’attività istruttoria, oltre al giudice istruttore, può essere l’uditore, figura evidenziata dal legislatore nel can. 1428 C.J.C.

Can. 1428 – §1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l’istruttoria della causa, scegliendolo tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico. §2. Il Vescovo può approvare all’incarico di uditore chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina. §3. Spetta all’uditore, secondo il mandato del giudice, solo raccogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice; può inoltre, a meno che non si opponga il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove debbano essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga controversia in proposito durante l’esercizio delle sue funzioni.

A motivo del compito che deve realizzare, riceve il nome di actorium instructor o semplicemente di giudice istruttore, le cui funzioni possono, per altro, essere espletate o dal giudice unico o dal presidente del tribunale collegiale.

L’uditore, anche se non esercita una vera giurisdizione, tuttavia non può non chiamarsi giudice, in quanto pur non essendo competente della fase introduttiva e né della fase decisoria (anche se è possibile che il giudice istruttore sia anche giudice di terna, cosa che invece non può essere l’uditore), gli compete quella istruttoria con la possibilità di poter decidere con decreti ordinatori o decisori (es. chiedere la produzione di un documento e poi decidere sulla ammissibilità).

L’uditore è nominato dal giudice o dal presidente, fra quelli che il Vescovo diocesano avrà approvato; potrà essere un chierico o un laico che presenti le qualità della prudenza, della dottrina e dei buoni costumi; mentre nulla dispone il diritto canonico circa l’età e i titoli accademici.

Le sopra citate qualità devono garantire che l’uditore, come il giudice istruttore, compia il suo dovere di raggiungere la verità, con dignità e serenità, senza gesti di impazienza o di collera.

Nell’assolvere la sua funzione, l’uditore, secondo il mandato del giudice e seguendo fedelmente la norma procedurale, raccoglie le prove e le trasmette al giudice.

Tale figura, non la si deve considerare solo un mero strumento materiale, in quanto, oltre a all’audizione delle parti, dei testimoni, alla raccolta dei documenti e all’adempimento di perizia, il diritto gli riconoscere su tutte le prove una capacità decisionale, potendo egli emettere o escludere le stesse.

Nell’articolo di Ottobre 2020 parleremo dell’onere della prova

Avv. Di Biagio Emanuele

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