LA NUOVA CONVIVENZA DI FATTO NON FA VENIR MENO L’ASSEGNO DI DIVORZIO (Cass. Civ. SS. UU., del 5 novembre 2021, n. 32198)


La Cassazione a Sezioni Unite (n. 32198 del 05/11/2021), ha definitivamente sancito il permanere dell’assegno di divorzio, ancorché eventualmente diminuito, anche in presenza di una nuova convivenza di fatto instaurata dal coniuge economicamente più debole.

Gli Ermellini, nella citata sentenza, tracciano l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dell’assegno divorzile, partendo dalla sentenza n. 6855 del 2015, arrivando a quella n. 11504 del 2017, per poi virare definitivamente verso una nuova concezione dell’assegno divorzile con la sentenza a SS. UU. n. 18287 del 2018, quale faro per l’attuale pronuncia.

Se la Cassazione aveva inizialmente riconosciuto all’assegno divorzile, solo una componente assistenziale (cfr. Cass. n. 6855/15 e Cass. n. 11504/17), le SS. UU. hanno ritenuto opportuno attribuire all’assegno divorzile anche una componente compensativa.

Per la Cassazione, è da ritenersi ingiusto che, il coniuge più debole che ha sacrificato la propria esistenza professionale a favore delle esigenze familiari, perda qualsiasi diritto ad una compensazione dei sacrifici fatti solo perché, al momento del divorzio o prima di esso, si sia ricostruito una vita affettiva.

La Cassazione nella sentenza in commento, indica in modo preciso quale sia l’accertamento giudiziale demandato al Giudice di merito; la ripartizione dell’onere probatorio tra il coniuge a carico del quale si chiede venga collocato il diritto all’assegno ed il coniuge onerato e chiosa con un’interessante argomentazione sulle modalità di corresponsione dell’assegno di divorzio che abbia funzione esclusivamente compensativa.

Per il calcolo, la Cassazione, più che un orientamento verso il futuro, richiama una valutazione al passato, ovvero l’opportunità di stimare il contributo prestato dal soggetto più debole in costanza di matrimonio.

Tuttavia, gli Ermellini, pongono come non risolta la questione dell’erogazione periodica a tempo indeterminato che, di fatto, non sarebbe giustificata da un assegno di tipo compensativo. Non essendo normato un assegno temporaneo, la Cassazione invita i soggetti a definire in sede di accordo un tempo in linea con la durata del matrimonio, nonché sollecita eventualmente il Giudice di merito a mediare tra le parti per la definizione di una somma equitativamente determinata da versare in unica soluzione o da distribuire su un numero limitato di anni.

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