PRASSI DI DIRITTO PROCESSUALE CANONICO. I soggetti legittimati alla domanda


Già si è affrontato l’argomento nell’articolo pubblicato in data 08/11/2019, parlando limitatamente delle singole prove, delle dichiarazioni delle parti, della prova documentale e dei testimoni e testimonianze.

Cercheremo, con cadenza mensile, di dare completezza a questa raccolta di prassi processuale, iniziando a parlare:

– La fase introduttiva del processo canonico con cenno ai soggetti legittimati.

– Il Libello, quale strumento introduttivo della domanda

– La concordanza del dubbio

– La fase istruttoria

– Il Giudice Istruttore

– L’onere della prova

– Il fine e le caratteristiche della prova

– Le singole prove (già trattato)

– I periti e la perizia

– La pubblicazione degli atti ed il decreto di conclusione della causa

– La fase decisoria

– La sentenza

– L’appello della sentenza ecclesiastica.

Le norme relative a questa fase iniziale, si occupano principalmente di quegli atti processuali che sono compiuti dai tre soggetti principali del processo – Attore, Giudice Istruttore e Convenuto –.

Il primo di questi atti è il Libello che tecnicamente apre questa prima fase che andrà a concludersi con la contestazione della lite.

Con il divieto al Giudice di conoscere una causa senza essere stato interpellato, il Codice recepisce il cosiddetto sistema dispositivo, secondo il quale nemo iudex sine actore.

Ciò fa sì, che un’eventuale azione del Giudice nella proposizione della domanda o nella modifica della stessa ex ufficio con una nuova concordanza del dubbio successivamente – ad esempio – alla pubblicazione delle prove raccolte –, renderebbe la sentenza viziata di una nullità insanabile. Tutto ciò è previsto in modo tassativo dal Can. 1620 n. 4

Can. 1620 C.J.C. La sentenza è viziata da nullità insanabile se: 1) fu emessa da un giudice incompetente d’incompetenza assoluta; 2) fu emessa da un giudice privo della potestà di giudicare nel tribunale dove la causa fu decisa; 3) fu emessa da un giudice costretto con violenza o timore grave; 4) il giudizio fu fatto senza la domanda giudiziale di cui nel can. 1501, oppure non fu istituito contro una parte convenuta; 5) fu emessa tra parti, di cui almeno una non aveva capacità di stare in giudizio; 6) qualcuno agì in nome di un altro senza legittimo mandato; 7) all’una o all’altra parte si negò il diritto alla difesa; 8) non definì la controversia, neppure parzialmente”.

Secondo il Can. 1501 sono legittimati a presentare il libello solo <chi ha interesse>, per cui i contraenti del matrimonio ed il promotore di giustizia (Cfr. Can. 1674 §2 – Art. 92 D.C.), quale parte pubblica in una causa d’interesse pubblico, com’è quella matrimoniale.

Can. 1501 – Il giudice non può esaminare alcuna causa, se non gli venga presentata, a norma dei canoni, una domanda da chi ha interesse o dal promotore di giustizia”.

Nell’articolo di Giugno 2020 Articolo parleremo del Libello

Avv. Di Biagio Emanuele

Blog

I commenti sono disabilitati