La legge 206/21, prevede l’istituzione di un unico organo giudiziario il: “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”.
La maggior parte della materia sarà demandata ad una legge delega, ad eccezione di alcune questioni disciplinate da norme immediatamente precettive che vedranno imminente applicazione.
Alla legge delega, è demandata la ripartizione di competenze tra Sezioni Distrettuali a composizione collegiale e Sezioni Circondariali a composizione monocratica, salvo quanto già stabilito per le esistenti Sezioni Specializzate.
Le Sezioni Circondariali, avranno sede nei singoli Tribunali, con tali competenze:
– le competenze civili del Tribunale ordinario in ambito di stato, famiglia, capacità, unioni civili, convivenze e minori;
– le competenze del giudice tutelare;
– il risarcimento del danno endofamiliare;
– le materie riservate al Tribunale per i minorenni a norma dell’art. 38 disp. att. c.p.c.;
– le materie ex art. 403 c.c. in tema di protezione;
– le materie previste dai Titoli I e I bis L. 4/5/1983 n. 184 in materia di adozione;
Le Sezioni Distrettuali, avranno sede nella Corte di Appello con tali funzioni:
– funzione di giudice di secondo grado di giudizio (pertanto viene meno la competenza della Corte di Appello, che rimarrà in vigore esclusivamente come sezione minori per la trattazione dell’appello delle decisioni prese in prima istanza nella sezione distrettuale);
– tutte le altre questioni civili, penali e di sorveglianza;
Le Sezioni Specializzate, quanto a:
– cittadinanza;
– immigrazione;
– protezione internazionale;
– libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea.
Tuttavia, la Legge 206/21, prevede norme immediatamente precettive in tre aspetti:
– il comma 27 della L. 206/21;
– il comma 30 della L. 206/21
– la modifica dell’art. 38 disp. att. c.c.
Il comma 27 della Legge citata, afferma:
“27. All’articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo comma, le parole: « Quando il minore e' moralmente o materialmente abbandonato o e' allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita', ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui » sono sostituite dalle seguenti: «Quando il minore e' moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumita' psico-fisica e vi e' dunque emergenza di provvedere»; b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «La pubblica autorita' che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne da' immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore. Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine puo' assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero puo' formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti. Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto e' immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorita' che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilita' genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine puo' avvalersi della polizia giudiziaria. All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e puo' assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, puo' adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti da' le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto e' immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilita' genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorita' perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorita', la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore. Qualora il minore sia collocato in comunita' di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare».
Questo comma 27 della L. 206/21, riforma sostanzialmente l’art. 403 c.c., con una procedura più strutturata e cadenzata nel tempo, sempre garantendo comunque il diritto alla difesa delle parti.
Il comma 30 della legge 206/21, stabilisce che:
“ 30. All’articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi: «Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullita' degli atti del procedimento: 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; 4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato»".
Una modifica sostanziale circa la nomina ed i poteri del curatore speciale del minore.
Modifica dell’art. 38 disp. att. c.c. è la terza norma precettiva.
Abbiamo una nuova attribuzione di competenza, con la prevalenza del giudice ordinario rispetto al Tribunale per i minorenni, prevedendo anche la trasmissione degli atti d’ufficio al giudice ordinario.
Quanto al processo di cognizione, questo è demandato alla legge delega, un modello a cognizione piena in un rito speciale, molto simile al rito del lavoro.
Rilievo assume la figura del mediatore familiare; molte le decadenze processuali, salva la possibilità di poter sempre presentare “in ogni caso” domande sull’affidamento e mantenimento della prole, nonché per i figli maggiorenni portatori di handicap indipendentemente dall’esistenza di fatti sopravvenuti. Viceversa, le circostanze sopravvenute rilevano nel caso di mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Altra importante novità, sarà la possibilità di poter chiedere nel ricorso introduttivo sia la separazione che il divorzio, subordinato al passaggio in giudicato della sentenza parziale sulla separazione e il contestale rispetto del termine minimo per la domanda di divorzio. Così come è possibile la riunione dei due procedimenti aventi gli stessi soggetti e la medesima competenza territoriale.
Di non minore importanza, è la previsione in capo al giudice di poteri istruttori che vanno oltre i termini classici preclusivi, purché nel rispetto del contraddittorio delle parti.
A pena di nullità, si prevede la nomina del curatore speciale del minore nei casi de potestate ed adozione sin dall’inizio del processo.
Non si escluderà la possibilità di una decisione della causa prima del suo fine naturale, qualora il giudice la ritenesse matura per la decisione.
Si assisterà al superamento del reclamo alla Corte di Appello dei provvedimenti temporanei o istruttori, i quali saranno reclamati dinnanzi allo stesso tribunale in composizione collegiale, ma senza il richiamo all’art. 669-terdecies c.p.c.
Avv. Emanuele Di Biagio