COME CAMBIERÀ IL DIRITTO DI FAMIGLIA CON LA LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 N. 206 – LE NORME IMMEDIATAMENTE PRECETTIVE –

Lo Studio Legale Di Biagio a Macerata è il vostro consulente in ambito di mediazione familiare

La legge 206/21, prevede l’istituzione di un unico organo giudiziario il: “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”.

La maggior parte della materia sarà demandata ad una legge delega, ad eccezione di alcune questioni disciplinate da norme immediatamente precettive che vedranno imminente applicazione.

Alla legge delega, è demandata la ripartizione di competenze tra Sezioni Distrettuali a composizione collegiale e Sezioni Circondariali a composizione monocratica, salvo quanto già stabilito per le esistenti Sezioni Specializzate.

Le Sezioni Circondariali, avranno sede nei singoli Tribunali, con tali competenze:

– le competenze civili del Tribunale ordinario in ambito di stato, famiglia, capacità, unioni civili, convivenze e minori;

– le competenze del giudice tutelare;

– il risarcimento del danno endofamiliare;

– le materie riservate al Tribunale per i minorenni a norma dell’art. 38 disp. att. c.p.c.;

– le materie ex art. 403 c.c. in tema di protezione;

– le materie previste dai Titoli I e I bis L. 4/5/1983 n. 184 in materia di adozione;

Le Sezioni Distrettuali, avranno sede nella Corte di Appello con tali funzioni:

– funzione di giudice di secondo grado di giudizio (pertanto viene meno la competenza della Corte di Appello, che rimarrà in vigore esclusivamente come sezione minori per la trattazione dell’appello delle decisioni prese in prima istanza nella sezione distrettuale);

– tutte le altre questioni civili, penali e di sorveglianza;

Le Sezioni Specializzate, quanto a:

– cittadinanza;

– immigrazione;

– protezione internazionale;

– libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea.

Tuttavia, la Legge 206/21, prevede norme immediatamente precettive in tre aspetti:

– il comma 27 della L. 206/21;

– il comma 30 della L. 206/21

– la modifica dell’art. 38 disp. att. c.c.

Il comma 27 della Legge citata, afferma:

27. All’articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni: 
  a) al primo comma, le parole: « Quando il minore  e'  moralmente  o
materialmente  abbandonato  o  e'  allevato  in  locali  insalubri  o
pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita',  ignoranza
o per altri motivi incapaci di provvedere  all'educazione  di  lui  »
sono sostituite dalle seguenti: «Quando il  minore  e'  moralmente  o
materialmente  abbandonato  o   si   trova   esposto,   nell'ambiente
familiare, a grave pregiudizio e  pericolo  per  la  sua  incolumita'
psico-fisica e vi e' dunque emergenza di provvedere»; 
  b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: 
  «La pubblica autorita' che ha adottato il provvedimento  emesso  ai
sensi del primo comma ne  da'  immediato  avviso  orale  al  pubblico
ministero  presso  il  tribunale   per   i   minorenni,   nella   cui
circoscrizione il minore ha  la  sua  residenza  abituale;  entro  le
ventiquattro ore successive al collocamento del minore in  sicurezza,
con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o  dai  soggetti
esercenti  la  responsabilita'  genitoriale,  trasmette  al  pubblico
ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione  utile  e
di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela
del minore. 
  Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se  non
dispone la  revoca  del  collocamento,  chiede  al  tribunale  per  i
minorenni la convalida del provvedimento; a tal  fine  puo'  assumere
sommarie informazioni  e  disporre  eventuali  accertamenti.  Con  il
medesimo ricorso il pubblico ministero puo'  formulare  richieste  ai
sensi degli articoli 330 e seguenti. 
  Entro le successive quarantotto ore il tribunale per  i  minorenni,
con decreto del presidente o del giudice da  lui  delegato,  provvede
sulla richiesta di convalida del provvedimento,  nomina  il  curatore
speciale del minore e  il  giudice  relatore  e  fissa  l'udienza  di
comparizione delle  parti  innanzi  a  questo  entro  il  termine  di
quindici giorni. Il decreto e' immediatamente comunicato al  pubblico
ministero e all'autorita' che ha adottato  il  provvedimento  a  cura
della cancelleria. Il ricorso e  il  decreto  sono  notificati  entro
quarantotto ore agli esercenti la responsabilita'  genitoriale  e  al
curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal  fine  puo'
avvalersi della polizia giudiziaria. 
  All'udienza il giudice relatore interroga liberamente  le  parti  e
puo' assumere informazioni; procede inoltre  all'ascolto  del  minore
direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto.
Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i  minorenni,  in
composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica
o  revoca  il  decreto  di  convalida,  puo'  adottare  provvedimenti
nell'interesse del minore e qualora siano state proposte  istanze  ai
sensi  degli  articoli  330  e  seguenti  da'  le  disposizioni   per
l'ulteriore corso del  procedimento.  Il  decreto  e'  immediatamente
comunicato alle parti a cura della cancelleria. 
  Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del
decreto il  pubblico  ministero,  gli  esercenti  la  responsabilita'
genitoriale e il curatore  speciale  possono  proporre  reclamo  alla
corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del  codice  di  procedura
civile.  La  corte  d'appello  provvede  entro  sessanta  giorni  dal
deposito del reclamo. 
  Il provvedimento emesso dalla pubblica autorita' perde efficacia se
la trasmissione degli atti da  parte  della  pubblica  autorita',  la
richiesta di convalida da parte del pubblico ministero  e  i  decreti
del tribunale per  i  minorenni  non  intervengono  entro  i  termini
previsti. In questo caso  il  tribunale  per  i  minorenni  adotta  i
provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore. 
  Qualora il minore sia collocato in  comunita'  di  tipo  familiare,
quale  ipotesi  residuale  da  applicare  in  ragione  dell'accertata
esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le  norme
in tema di affidamento familiare». 

Questo comma 27 della L. 206/21, riforma sostanzialmente l’art. 403 c.c., con una procedura più strutturata e cadenzata nel tempo, sempre garantendo comunque il diritto alla difesa delle parti.

Il comma 30 della legge 206/21, stabilisce che:

30. All’articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti,

in fine, i seguenti commi: 
    «Il giudice  provvede  alla  nomina  del  curatore  speciale  del
minore,  anche  d'ufficio  e  a  pena  di  nullita'  degli  atti  del
procedimento: 
  1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia  chiesto
la  decadenza  dalla  responsabilita'  genitoriale  di   entrambi   i
genitori, o in cui  uno  dei  genitori  abbia  chiesto  la  decadenza
dell'altro; 
  2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo  403
del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli
2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
  3) nel caso in cui dai fatti emersi  nel  procedimento  venga  alla
luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da  precluderne
l'adeguata  rappresentanza  processuale  da  parte  di   entrambi   i
genitori; 
  4)  quando  ne  faccia  richiesta  il  minore  che  abbia  compiuto
quattordici anni. 
    In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore speciale quando
i genitori appaiono per gravi ragioni  temporaneamente  inadeguati  a
rappresentare gli interessi del minore; il  provvedimento  di  nomina
del curatore deve essere succintamente motivato»".

Una modifica sostanziale circa la nomina ed i poteri del curatore speciale del minore.

Modifica dell’art. 38 disp. att. c.c. è la terza norma precettiva.

Abbiamo una nuova attribuzione di competenza, con la prevalenza del giudice ordinario rispetto al Tribunale per i minorenni, prevedendo anche la trasmissione degli atti d’ufficio al giudice ordinario.

Quanto al processo di cognizione, questo è demandato alla legge delega, un modello a cognizione piena in un rito speciale, molto simile al rito del lavoro.

Rilievo assume la figura del mediatore familiare; molte le decadenze processuali, salva la possibilità di poter sempre presentare “in ogni caso domande sull’affidamento e mantenimento della prole, nonché per i figli maggiorenni portatori di handicap indipendentemente dall’esistenza di fatti sopravvenuti. Viceversa, le circostanze sopravvenute rilevano nel caso di mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Altra importante novità, sarà la possibilità di poter chiedere nel ricorso introduttivo sia la separazione che il divorzio, subordinato al passaggio in giudicato della sentenza parziale sulla separazione e il contestale rispetto del termine minimo per la domanda di divorzio. Così come è possibile la riunione dei due procedimenti aventi gli stessi soggetti e la medesima competenza territoriale.

Di non minore importanza, è la previsione in capo al giudice di poteri istruttori che vanno oltre i termini classici preclusivi, purché nel rispetto del contraddittorio delle parti.

A pena di nullità, si prevede la nomina del curatore speciale del minore nei casi de potestate ed adozione sin dall’inizio del processo.

Non si escluderà la possibilità di una decisione della causa prima del suo fine naturale, qualora il giudice la ritenesse matura per la decisione.

Si assisterà al superamento del reclamo alla Corte di Appello dei provvedimenti temporanei o istruttori, i quali saranno reclamati dinnanzi allo stesso tribunale in composizione collegiale, ma senza il richiamo all’art. 669-terdecies c.p.c.

Avv. Emanuele Di Biagio

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